Che cosa ha proposto la Commissione
Il 9 settembre 2026 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di regolamento sui contratti pubblici e sulle concessioni, chiamata Public Procurement Act (documento COM(2026) 590). Il testo abrogherebbe le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e le sostituirebbe con un unico regolamento, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza bisogno di una legge nazionale di recepimento.
La differenza con il sistema attuale sta proprio nello strumento. Una direttiva fissa obiettivi che ogni Paese traduce nel proprio codice degli appalti; un regolamento vale così com’è. Molti servizi alla persona, compresi quelli per la disabilità, vengono affidati dagli enti pubblici attraverso contratti di appalto: per questo le regole su come si scrivono le gare riguardano da vicino chi quei servizi li gestisce e chi li riceve.
La relazione che accompagna la proposta dichiara che il testo «preserves targeted instruments such as reserved contracts and tailored rules for social, health and educational services»: conserva cioè gli strumenti già esistenti per i servizi sociali, riorganizzandoli in un capitolo dedicato agli appalti socialmente responsabili.
Accessibilità: la regola generale
L’articolo 56 stabilisce che per tutti gli acquisti di beni, servizi e lavori destinati a essere usati da persone, pubblico o personale dell’ente, gli acquirenti pubblici richiedano l’accessibilità per le persone con disabilità e tengano conto della progettazione per tutti, «except in duly justified cases». I requisiti vanno scritti nelle specifiche tecniche o nelle condizioni di esecuzione del contratto.
Non è un obbligo nuovo: il considerando 26 precisa che i requisiti di accessibilità «should continue to be of a mandatory nature». La novità è che la regola ha un articolo proprio, e che per i prodotti e servizi coperti dall’Atto europeo sull’accessibilità (direttiva 2019/882) le specifiche devono rinviare ai requisiti del suo allegato I. Per la parte digitale il riferimento tecnico resta lo standard EN 301 549, aggiornato a settembre.
Contratti riservati: due strade diverse
L’articolo 57 permette agli enti pubblici di riservare la partecipazione ad alcune gare, anche solo per singoli lotti. Le strade sono due e riguardano organizzazioni diverse.
| Forma | A chi può essere riservata | Condizioni principali |
|---|---|---|
| Inserimento lavorativo (par. 1) | Organizzazioni il cui scopo principale è l’integrazione sociale e professionale di persone con disabilità o svantaggiate | Almeno il 30 % dei dipendenti è costituito da lavoratori con disabilità o svantaggiati; i loro diritti di lavoratori devono essere tutelati |
| Servizi di welfare (par. 2) | Organizzazioni non profit che erogano servizi sociali elencati nell’allegato VI | Riconoscimento non profit nel diritto nazionale, servizio di interesse generale come scopo principale, eventuali utili reinvestiti nel servizio |
La prima forma riguarda il lavoro: include espressamente contratti eseguiti con impiego assistito o in programmi di lavoro protetto. La seconda riguarda l’erogazione di servizi e, nel testo proposto, fissa soltanto le tre condizioni sull’organizzazione, senza indicare una durata massima del contratto. Per le cooperative sociali italiane la domanda pratica sarà come il regolamento definitivo si coordinerà con il codice nazionale dei contratti pubblici: la proposta non lo dice, e non è possibile dedurlo oggi.
Servizi sociali: qualità, continuità e scelta della persona
Per i servizi sociali, sanitari ed educativi elencati nell’allegato VI, l’articolo 58 lascia agli Stati le proprie procedure di affidamento, a condizione di rispettare trasparenza, parità di trattamento e alcuni obblighi precisi. L’ente deve tenere conto, nelle specifiche, nei criteri o nelle condizioni del contratto, di qualità, continuità, accessibilità per le persone con disabilità, sostenibilità economica, disponibilità e completezza dei servizi, e del coinvolgimento degli utenti.
Il paragrafo 2 aggiunge un riferimento esplicito: nell’aggiudicare questi contratti l’ente deve rispettare il diritto all’autodeterminazione delle persone con disabilità «as laid down in Article 19» della Convenzione ONU, l’articolo sulla vita indipendente e l’inclusione nella comunità. Il paragrafo 3 chiede di pubblicare un riepilogo dell’esito entro 20 giorni dall’aggiudicazione. La soglia oltre la quale si applicano queste regole europee resta di 750 000 euro.
Due regole generali completano il quadro. L’articolo 98 stabilisce che la qualità pesi almeno il 30 % del punteggio e almeno il 50 % nei contratti ad alta intensità di lavoro, come sono in genere i servizi alla persona; l’ente può derogare se garantisce la qualità in altro modo, per esempio con specifiche tecniche dettagliate, e deve dichiararlo. L’articolo 100 chiede di valutare la divisione dei contratti in lotti e, se si sceglie di non dividerli, di spiegarne i motivi.
Che cosa non cambia oggi
La proposta deve ora passare per la procedura legislativa ordinaria: Parlamento europeo e Consiglio possono modificarla, anche in modo sostanziale. Secondo l’articolo 149 del testo proposto, il regolamento si applicherebbe due anni dopo l’entrata in vigore. Fino ad allora restano valide le direttive del 2014 e, in Italia, il codice dei contratti pubblici che le recepisce.
Dalla notizia non si può quindi dedurre che una gara già bandita debba cambiare criteri, che un servizio in corso venga riaffidato con regole diverse o che un’organizzazione ottenga oggi un titolo che prima non aveva. Anche le percentuali citate sopra sono quelle della proposta e potrebbero non essere quelle del testo finale.
Che cosa possono fare oggi associazioni e cooperative
Il testo è utile soprattutto per capire in quale direzione vanno le regole e per preparare le osservazioni, finché la discussione è aperta. Tre usi concreti:
- Seguire la discussione tramite le reti di rappresentanza. Durante l’esame in Parlamento e in Consiglio, le reti nazionali ed europee del terzo settore e dei fornitori di servizi sono il canale più diretto per far arrivare osservazioni su un testo che può ancora cambiare.
- Documentare già la qualità del servizio. Se la qualità peserà di più nei punteggi, avere descrizioni chiare di continuità, coinvolgimento delle persone e personale assegnato sarà utile in ogni caso, anche con le regole attuali.
- Controllare l’accessibilità di ciò che si offre. Materiali, strumenti digitali e comunicazioni destinati alle persone rientrano nella logica dell’articolo 56: verificarli prima è più semplice che correggerli durante una gara.
Per l’introduzione di strumenti digitali nel lavoro quotidiano di un’organizzazione resta valido il metodo descritto nella guida su come introdurre uno strumento digitale in associazione: prima il processo, poi il prodotto.
Dove si colloca AidHome
AidHome non è coinvolta dalla notizia e non va letta come una risposta a essa. È un supporto educativo e organizzativo: l’app divide attività quotidiane, routine e ricette in passaggi, mentre la dashboard per le organizzazioni permette al team di gestire utenti, calendari e contenuti collegati all’app. La pagina per educatori e associazioni descrive come si usano insieme.
Non è un dispositivo medico, non sostituisce il personale di un servizio e non è un requisito per partecipare ad alcuna gara. La distinzione vale per ogni notizia normativa, come già per la risoluzione ONU sulle tecnologie assistive: un testo proposto o adottato indica una direzione, mentre ciò che cambia per un servizio dipende da decisioni successive, verificabili una per una.
Fonti e riferimenti
Nota sulla trasparenza: questo contenuto è stato realizzato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e successivamente revisionato e approvato prima della pubblicazione.