Che cosa ha deciso il Governo
Il decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2026 ed è in vigore dal 1° ottobre 2026. Riguarda l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027, il PNRR del Ministero dell’istruzione e del merito, l’integrazione degli studenti stranieri e la formazione superiore. L’articolo 1, intitolato «Misure urgenti per garantire il sostegno didattico agli alunni con disabilità», modifica il decreto legislativo 66/2017 sull’inclusione scolastica e la legge 104/1992.
È un decreto-legge: le norme valgono da subito, ma il Parlamento deve convertirle in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione, cioè entro il 29 novembre 2026, e può modificarle. Il testo è all’esame del Senato come Atto Senato n. 2053. Quello che segue descrive il decreto così come pubblicato, non la versione che uscirà dalla conversione.
Le ore di sostegno: da proposta a definizione
Prima del decreto, il PEI conteneva «la proposta del numero di ore di sostegno alla classe». Il decreto sopprime queste parole e aggiunge una nuova lettera d-bis all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 66/2017: il PEI «definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe». All’articolo 10, sull’individuazione delle misure di sostegno, il verbo «assegna» diventa «attribuisce».
Nel testo cambia quindi il peso del PEI sulle ore: non più una proposta, ma una definizione che deve essere motivata. Il decreto non dice come la motivazione debba essere scritta né quali elementi debba contenere: su questo restano i decreti attuativi già esistenti e le indicazioni che arriveranno.
Le scadenze del PEI
La regola precedente prevedeva un PEI provvisorio entro giugno e definitivo, di norma, entro ottobre, per tutti. Il decreto distingue due situazioni:
| Situazione dell’alunno | Che cosa prevede il decreto |
|---|---|
| Nuova iscrizione o nuova certificazione | PEI provvisorio entro il mese di giugno e definitivo «entro e non oltre il 15 ottobre» |
| Già in un percorso di supporto scolastico e già iscritto nella stessa scuola | PEI definitivo entro il mese di giugno; aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro le prime due settimane di ottobre |
| In entrambi i casi | Il PEI può essere modificato anche dopo, «in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona» |
Per chi resta nella stessa scuola, il documento definitivo si chiude quindi prima dell’estate, e a ottobre si interviene solo per aggiustarlo. Per chi arriva o riceve una certificazione per la prima volta, la data fissa è il 15 ottobre.
Il passaggio da un anno all’altro
La nuova lettera g-bis riguarda la continuità. Nel passaggio da un anno di corso al successivo, fermo restando l’aggiornamento dei profili previsti dal PEI, «è valutato, in via prioritaria, fatta salva l’assegnazione dell’organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell’anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona».
Due parole contano. «Valutato» significa che il mantenimento è il punto di partenza della valutazione, non un diritto automatico. «Fatta salva l’assegnazione dell’organico» significa che il numero di ore dipende comunque dal personale disponibile. Nel passaggio tra gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia, e quando cambiano le condizioni della persona o del contesto, il PEI va aggiornato anche per definire le ore relative a quel passaggio.
Il GLO può approvare il PEI senza una componente
Il comma 2 dell’articolo 1 aggiunge il comma 11-bis all’articolo 15 della legge 104/1992. Il PEI «può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione». Resta fermo l’articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 66/2017, cioè la parte del PEI che richiede la partecipazione della famiglia e della persona.
La norma serve a non bloccare le scadenze. Il testo non dice che cosa succede se la componente assente è la famiglia, e questo è uno dei punti su cui si è concentrato il confronto delle federazioni con il Ministero.
Che cosa chiedono le associazioni
L’AIPD, Associazione Italiana Persone Down, ha pubblicato il 1° ottobre 2026 una lettura del decreto. Osserva che il mantenimento prioritario delle ore «non si tratta quindi di una conferma automatica» e chiede, per la conversione in legge, che sia accompagnato da una valutazione collegiale annuale dei bisogni che consenta anche di riconoscere un fabbisogno maggiore; chiede inoltre di chiarire la clausola sull’organico, la possibilità di aggiornare il PEI in corso d’anno per cambiamenti del contesto e il modo in cui le nuove scadenze si applicano all’anno 2026/2027, visto che il termine di giugno era già passato quando il decreto è entrato in vigore.
Il 21 ottobre 2026 Superando, la testata della FISH, ha riferito che FISH e FAND hanno accolto una proposta di emendamento del Ministero all’articolo 1, nata dal confronto nell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica e trasmessa alla Presidenza del Consiglio per l’autorizzazione. Secondo le federazioni, la proposta recepisce le loro indicazioni e punta a semplificare gli adempimenti, rafforzare la progettazione educativa e salvaguardare la partecipazione delle famiglie e la collegialità delle decisioni. Il testo dell’emendamento non è stato pubblicato nella notizia e non è ancora stato approvato dal Senato: fino alla conversione, vale il decreto così com’è.
Che cosa non dice il decreto
Il decreto non cambia chi partecipa al GLO, non modifica le verifiche periodiche del PEI e non introduce strumenti, metodi o tecnologie per la didattica. Non riguarda i servizi educativi fuori dalla scuola, i centri diurni o le attività domiciliari: il PEI resta un documento scolastico. Non stabilisce quante ore spettano a una persona: dice chi le definisce, con quale motivazione e con quali scadenze.
Che cosa possono fare educatori e famiglie
- Controllare in quale caso rientra la persona. Nuova iscrizione o certificazione, oppure già nella stessa scuola: cambiano le scadenze e il momento in cui si può intervenire sul documento.
- Portare osservazioni concrete al GLO. Il decreto chiede che le ore siano motivate: ciò che la persona fa, con quale aiuto e in quali momenti della giornata è il materiale su cui si costruisce una motivazione. Un metodo per raccogliere queste osservazioni è descritto in osservare un’attività senza sostituirsi alla persona.
- Non dare per scontata la partecipazione. Il GLO può approvare il PEI anche se una componente convocata non partecipa: conviene rispondere alla convocazione e, se non si può essere presenti, dirlo prima e chiedere un’altra data entro i termini.
- Collegare scuola e fuori scuola. Quello che la persona fa a casa o in un servizio educativo non entra automaticamente nel PEI, ma aiuta a descriverla. Un accordo pratico tra persona, educatori e familiari su obiettivi e informazioni essenziali è proposto in collaborare tra persona, educatori e familiari.
- Seguire la conversione in legge. Il testo definitivo potrà essere diverso: prima di contare su una scadenza o su una regola, conviene controllare la legge di conversione sulla Gazzetta Ufficiale.
Dove si colloca AidHome
AidHome non è coinvolta dal decreto e non è uno strumento per redigere il PEI. È un supporto educativo e organizzativo per la vita quotidiana: divide attività quotidiane, routine e ricette in passaggi e, per le organizzazioni, la dashboard permette al team di gestire utenti, calendari e contenuti collegati all’app. La pagina per educatori e associazioni spiega come si usa in un servizio.
Non è un dispositivo medico, non sostituisce il docente di sostegno né l’educatore e non ha alcun ruolo nella definizione delle ore: queste dipendono dal PEI, dal GLO e dall’organico della scuola, non dagli strumenti usati a casa o in un servizio.
Fonti e riferimenti
- Decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, articolo 1: Misure urgenti per garantire il sostegno didattico agli alunni con disabilità (si apre in una nuova scheda)
- Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2026: decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170 (26G00190) (si apre in una nuova scheda)
- Piano Educativo Individualizzato: accolta dal Ministero la proposta emendativa delle Federazioni (si apre in una nuova scheda)
- PEI e sostegno: le disposizioni del «decreto scuola» n. 170/2026 (si apre in una nuova scheda)
- AidHome per educatori e associazioni
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